Deferito il Pisa e i dirigenti Petroni, Freggia e Taverniti

AC PISA 1909Attraverso un comunicato appena uscito da parte della Figc viene reso noto che £Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: •sig. PETRONI Fabio , Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro -tempore della Società A.C. Pisa 1909 s.r.l.; • sig. FREGGIA Giancarlo , Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentant e pro- tempore della Società A.C. Pisa 1909 s.r.l.; • sig. TAVERNITI Vincenzo , Consigliere delegato e legale rappresentante pro- tempore della Società A.C. Pisa 1909 s.r.l.; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 11) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2016, la garanzia a prima richiesta de l’importo di euro 800.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

•la Società A.C. PISA s.r.l.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Petroni Fabio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., dal sig. Freggia Giancarlo, Vice Presidente del C.d .A. e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., e dal sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.;per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),lettera D), punto 11) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017:a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2016, la garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 sopra indicata”.